Presentare comunicazioni relative ad agevolazioni ai fini IMU

Servizio attivo

Presentare comunicazioni relative ad agevolazioni ai fini IMU

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti.

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Descrizione

Con questo servizio è possibile effettuare comunicazioni riguardanti le più frequenti agevolazioni IMU, consistenti in:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50%.

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

  • Abitazioni locate a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 % (art.1, comma 760, della L. n. 160/2019).

  • Abitazioni concesse in comodato

Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  • Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).

Inoltre, è possibile effettuare comunicazioni che impattano direttamente sul pagamento dell’imposta, quali ad esempio:

  • Immobili oggetto di leasing in quanto il soggetto passivo viene traslato sul locatario;
  • Cambi di quota di possesso non risultanti da atti registrati;
  • Immobili oggetto di contenzioso riguardanti diritti reali 
  • Immobili oggetto di successioni non ancora trascritte o di divisioni ereditarie
  • Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli (diritto di abitazione)
  • Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
  • immobili concessi in comodato gratuito registrato oppure posseduti da enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di attività non commerciali
  • Immobili abusivamente occupati per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria

 

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Come fare

Per effettuare la comunicazione il cittadino deve completare la procedura online, tramite l'apposito servizio digitale.

La richiesta può essere avanzata dal proprietario dell'immobile oppure dal delegato allegando il modulo di delega compilato e firmato dal delegante insieme alla copia della carta di identità.

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Cosa serve

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve:

  • Essere in possesso di SPID oppure CIE;
  • indicare la ragione per la quale richiede l'agevolazione secondo le norme vigenti;
  • caricare la documentazione e le informazioni necessarie.

Puoi consultare i documenti necessari al fine della documentazione qui.

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Cosa si ottiene

Il riconoscimento della riduzione o esenzione di imposta secondo la normativa vigente, fatto salvo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei casi espressamente previsti.

Le comunicazioni attengono anche al venir meno o al modificarsi, delle situazioni giuridiche, che avevano portato al riconoscimento di una pregressa agevolazione.

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Tempi e scadenze

Le comunicazioni relative alle agevolazioni IMU devono essere fatte entro il 31/12 dell’anno per le quali si richiedono, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per i casi espressamente previsti dalla legge.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Il servizio è gratuito.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025, 15:46

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