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NUBIFRAGIO DEL 30 MAGGIO 2008

 
  DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO 
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. 
B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART. 
138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.). 

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C. CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI NON COMMERCIALI 
C.1. Unità immobiliare distrutta. 
Il contributo è concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune limitrofo, di una unità immobiliare da destinare alla medesima attività produttiva, con superficie utile non superiore a quella dell’unità immobiliare distrutta. 

I relitti dell’unità non ricostruita nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l’area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune. 

C.2. Unità immobiliare danneggiata. 
Il contributo è concesso per le tipologie di danno indicate nella precedente lettera A.4. 

C.3. Beni mobili e beni mobili registrati. 
Il contributo è concesso per le spese finalizzate all’acquisto o al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, a condizione che le stesse siano sostenute e comprovabili con documentazione valida ai fini fiscali rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data dell’evento calamitoso. 

C.4. Entità e limitazioni del contributo 
Il contributo è concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile) indicate nelle lettere C.1, C.2 e C.3, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l’importo di Euro 150.000,00 per attività produttiva. 

C.5. Beni in locazione 
Qualora la proprietà dei beni o parte degli stessi non faccia capo all’esercente l’attività produttiva, il contributo di cui alla lettera C.4. è assegnato a chi tra tale soggetto e il proprietario sia tenuto per legge o contratto a sostenere le relative spese ed è ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al danno subito. Al proprietario il contributo è concesso a condizione che venga assicurata la medesima destinazione d’uso a favore della medesima attività produttiva. 

C.6. Condizioni per l’accesso ai contributi 
Per l'ammissibilità al contributo sono richiesti i seguenti presupposti: 

• appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti settori produttivi: industriale, 
artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi, agro-industriale e dell'allevamento (per questi ultimi due settori, il contributo è concesso limitatamente alle tipologie di interventi non previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e con riferimento al periodo di vigenza di tale legge; mentre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 il contributo è concesso con esclusivo riferimento al settore agro6industriale e limitatamente alle tipologie di intervento non previste dal D.Lgs. medesimo); 

• esercizio da parte degli enti non commerciali di un’attività, strumentale e sussidiaria rispetto all’attività principale, qualificabile come attività commerciale ai sensi del T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni; 
• iscrizione delle imprese, sia alla data dell’evento calamitoso che alla data della 
liquidazione del contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi professionali, 
iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi. Per gli enti non commerciali, 
l’attività commerciale esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo dell’ente medesimo o, in mancanza, dalle scritture contabili tenute ai sensi della vigente normativa; 
• assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell’evento calamitoso. 

C.7. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo. 
La domanda è presentata dal legale rappresentante/titolare dell’attività produttiva o, nei casi in cui la proprietà dei beni non appartenga all’esercente tale attività, dal proprietario dei beni medesimi, a seconda di chi sia tra essi tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese. 

Nei casi previsti nella lettera C.2 alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D. 

Nei casi previsti nelle lettere C.1, C.2 e C.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E.. 

D. PERIZIA ASSEVERATA 
Le domande di contributo relative alle sole unità immobiliari danneggiate devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l’evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo. La stima deve riguardare le spese di ripristino degli elementi strutturali e di finitura e degli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.4., nonché le spese per la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico sia dalle unità immobiliari che dalle relative aree cortilive. Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato. 

Le spese sostenute per la perizia asseverata sono rimborsate per un importo pari al 75% delle stesse. 

In presenza di domande di contributo relative ad unità immobiliari distrutte o non 
ripristinabili, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d’ufficio alla verifica dello stato dell’unità immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito, nonché alla redazione di una relazione tecnica nella quale si attesti se l’unità possa essere ricostruita oppure se ricorrano i presupposti della delocalizzazione in quanto trattasi di unità non ripristinabile. 

E. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 
E.1. Richiesta dei Comuni alla Regione dei finanziamenti e controlli a cura della Regione. Effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, ivi incluso il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità riportate nella successiva lettera F., i Comuni trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile, in via preliminare, gli elenchi riepilogativi delle domande pervenute, utilizzando l’allegato prospetto ER/P per i soggetti privati, ed ER/AP per le attività produttive. 

Il Servizio regionale Protezione Civile, ricevuti gli elenchi, procede al controllo a campione nella misura di almeno il 10% degli stessi, al fine di verificare la correttezza dell’istruttoria espletata dai Comuni; segnala al Comune interessato eventuali incongruenze e criticità, da portarsi a conoscenza di tutte le altre Amministrazioni comunali, ove ritenute di interesse generale; comunica, infine a tutti Comuni la conclusione delle procedure di controllo. 

I Comuni, rimosse le eventuali criticità ed incongruenze, e ricevuta comunicazione della conclusione delle procedure di controllo, trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile la richiesta dei finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi definitivi degli aventi titolo al contributo di cui ai menzionati prospetti ER/P ed ER/AP, approvati, in questa fase, dal competente organo comunale. 

E.2. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni da parte della Regione. 
Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati dagli eventi di rilievo regionale verificatisi nel corso di ciascun anno solare di riferimento, il competente organo regionale, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi relativi all’anno di riferimento, provvede con proprio atto formale alla determinazione delle percentuali di calcolo concretamente applicabili e contenute, comunque, nei limiti percentuali e massimali stabiliti nella presente Direttiva, con priorità per le unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attività produttiva. 

Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire anche una significativa riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili al contributo e alle risorse finanziarie disponibili. 

L’atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. I Comuni avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione da cui decorrono i termini previsti nella successiva lettera E.3. 

E.3. Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte degli aventi titolo al contributo. 
I soggetti interessati devono presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali al Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per tutti gli interventi ammessi al contributo, unitamente alla copia autenticata del rogito notarile nel caso di acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare. 

I termini per la presentazione di tale documentazione sono fissati in 12 mesi per gli 
interventi sui beni mobili e i beni mobili registrati nonchè per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari danneggiate e in 24 mesi per quelli relativi alle unità immobiliari distrutte o non ripristinabili, e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni di cui alla precedente lettera E.2.. 
In caso di inosservanza di tali termini, il Comune procederà alla erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tali termini ed alla contestuale revoca del contributo residuo. 

E.4. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di 
calcolo. 
Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di 12 mesi e 24 mesi indicati nella precedente lettera E.3. il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne 
comunicazione ai beneficiari. Il contributo deve essere calcolato con le seguenti modalità: 
all’importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato - ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una franchigia di Euro 2.600,00 viene applicata la percentuale determinata dalla Regione nell’atto di assegnazione dei finanziamenti. 

Qualora l’importo delle spese effettivamente sostenute non coincida con il valore dei danni dichiarato nella domanda, sulla base del quale il Comune ha già calcolato il contributo massimo erogabile e lo ha comunicato alla Regione con l’elenco riepilogativo definitivo degli aventi titolo, si procederà nel seguente modo: 

- importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni dichiarato: il contributo sarà calcolato sul valore dei danni dichiarato; 
- importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni dichiarato: il contributo 
sarà calcolato sull’importo delle spese sostenute. 
In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili al contributo. Dall’importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale previsto nella presente Direttiva, devono essere decurtati eventuali contributi nonché eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie assicuratrici, al netto, in quest’ultimo caso, dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell’evento calamitoso. In presenza di polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da responsabilità civile, etc.), verrà considerata unicamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni connessi all’evento calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. A tal fine, il soggetto interessato si farà rilasciare dalla Compagnia assicuratrice una dichiarazione recante l’ammontare dell’indennizzo corrisposto e la quota del premio assicurativo determinata secondo i predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove già disponibile, alla domanda di contributo o trasmessa al Comune dal soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i termini previsti nella precedente lettera E.3. 

Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo corrisposto da altri enti pubblici e all’indennizzo già decurtato del premio assicurativo versato nell’ultimo quinquennio. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi ed indennizzo, più del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e dell’indennizzo assicurativo risulti superiore al valore del danno sofferto, l’importo del contributo ammissibile dovrà essere decurtato della quota eccedente la somma predetta. 

E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei finanziamenti. 
Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera E.4. il Comune trasmette al Servizio regionale Protezione civile, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari, la relativa richiesta corredata di copia conforme all’originale dell’atto di liquidazione del contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale. 

Entro i successivi 30 giorni il Comune procede ad un controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande liquidate secondo le modalità riportate alla successiva lettera F.. 

F. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEI COMUNI 
Nell’ambito dell’attività di controllo il Comune può richiedere, e l’interessato è obbligato ad esibire, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e può procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento o la distruzione. 

Il controllo viene eseguito secondo le seguenti modalità: 

a) Segnalazione dei danni: il controllo viene eseguito con apposito sopralluogo in sito, nella misura di almeno il 20% delle segnalazioni di danno dei soggetti privati e di almeno il 20% delle segnalazioni di danno delle attività produttive, al fine di accertare l’effettivo nesso di causalità tra questi e l’evento nonché la tipologia dei danni medesimi. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la eventuale domanda di contributo è inammissibile. 

b) Domande di contributo: il controllo viene eseguito al fine di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande pervenute; 

c) Domande liquidate: il controllo viene eseguito al fine di verificare l’avvenuta 
esecuzione degli interventi. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto, nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive: 

1. valore danni fino a 20.000,99 Euro; 
2. valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro; 
3. valore danni oltre 50.001,00 Euro. 
Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20% previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà all’arrotondamento all’unità superiore. 

In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo all’erogazione del contributo e, qualora già percepito, il contributo dovrà essere restituito,fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate dalla Regione. Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per conoscenza alla Regione. 

   
     
 
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