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DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT.
B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART.
138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.).
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C. CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI NON COMMERCIALI
C.1. Unità immobiliare distrutta.
Il contributo è concesso per le spese finalizzate alla demolizione, ricostruzione, nuova
costruzione o acquisto nello stesso comune o in comune limitrofo, di una unità immobiliare
da destinare alla medesima attività produttiva, con superficie utile non superiore a quella
dell’unità immobiliare distrutta.
I relitti dell’unità non ricostruita nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e
l’area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.
C.2. Unità immobiliare danneggiata.
Il contributo è concesso per le tipologie di danno indicate nella precedente lettera A.4.
C.3. Beni mobili e beni mobili registrati.
Il contributo è concesso per le spese finalizzate all’acquisto o al ripristino dei beni distrutti o
danneggiati, a condizione che le stesse siano sostenute e comprovabili con documentazione
valida ai fini fiscali rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data dell’evento calamitoso.
C.4. Entità e limitazioni del contributo
Il contributo è concesso fino al 75% delle spese (IVA inclusa, solo qualora non detraibile)
indicate nelle lettere C.1, C.2 e C.3, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque
non oltre l’importo di Euro 150.000,00 per attività produttiva.
C.5. Beni in locazione
Qualora la proprietà dei beni o parte degli stessi non faccia capo all’esercente l’attività
produttiva, il contributo di cui alla lettera C.4. è assegnato a chi tra tale soggetto e il
proprietario sia tenuto per legge o contratto a sostenere le relative spese ed è ripartito tra gli
stessi in misura proporzionale al danno subito. Al proprietario il contributo è concesso a
condizione che venga assicurata la medesima destinazione d’uso a favore della medesima
attività produttiva.
C.6. Condizioni per l’accesso ai contributi
Per l'ammissibilità al contributo sono richiesti i seguenti presupposti:
• appartenenza delle imprese ad uno dei seguenti settori produttivi: industriale,
artigianale, alberghiero, commerciale e dei servizi, agro-industriale e dell'allevamento
(per questi ultimi due settori, il contributo è concesso limitatamente alle tipologie di
interventi non previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e con riferimento al periodo
di vigenza di tale legge; mentre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo
2004, n. 102 il contributo è concesso con esclusivo riferimento al settore agro6industriale e limitatamente alle tipologie di intervento non previste dal D.Lgs.
medesimo);
• esercizio da parte degli enti non commerciali di un’attività, strumentale e sussidiaria
rispetto all’attività principale, qualificabile come attività commerciale ai sensi del
T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni;
• iscrizione delle imprese, sia alla data dell’evento calamitoso che alla data della
liquidazione del contributo, nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per gli studi professionali,
iscrizione dei professionisti negli appositi albi o elenchi. Per gli enti non commerciali,
l’attività commerciale esercitata in via sussidiaria e strumentale a quella principale deve
risultare dallo statuto o dall’atto costitutivo dell’ente medesimo o, in mancanza, dalle
scritture contabili tenute ai sensi della vigente normativa;
• assenza di procedure concorsuali fin dalla data dell’evento calamitoso.
C.7. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.
La domanda è presentata dal legale rappresentante/titolare dell’attività produttiva o, nei casi
in cui la proprietà dei beni non appartenga all’esercente tale attività, dal proprietario dei beni
medesimi, a seconda di chi sia tra essi tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative
spese.
Nei casi previsti nella lettera C.2 alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da
professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.
Nei casi previsti nelle lettere C.1, C.2 e C.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla
domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla
Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..
D. PERIZIA ASSEVERATA
Le domande di contributo relative alle sole unità immobiliari danneggiate devono essere
corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale
responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a
contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi
con l’evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico
estimativo. La stima deve riguardare le spese di ripristino degli elementi strutturali e di
finitura e degli impianti tecnologici indicati nella precedente lettera A.4., nonché le spese per
la rimozione di materiale sovralluvionale e detritico sia dalle unità immobiliari che dalle
relative aree cortilive. Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve attestare la congruità delle stesse
con i valori normali di mercato.
Le spese sostenute per la perizia asseverata sono rimborsate per un importo pari al 75% delle
stesse.
In presenza di domande di contributo relative ad unità immobiliari distrutte o non
ripristinabili, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d’ufficio alla
verifica dello stato dell’unità immobiliare, attraverso apposito sopralluogo in sito, nonché
alla redazione di una relazione tecnica nella quale si attesti se l’unità possa essere ricostruita
oppure se ricorrano i presupposti della delocalizzazione in quanto trattasi di unità non
ripristinabile.
E. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
E.1. Richiesta dei Comuni alla Regione dei finanziamenti e controlli a cura della Regione.
Effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, ivi incluso il controllo a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità riportate nella successiva lettera
F., i Comuni trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile, in via preliminare, gli
elenchi riepilogativi delle domande pervenute, utilizzando l’allegato prospetto ER/P per i
soggetti privati, ed ER/AP per le attività produttive.
Il Servizio regionale Protezione Civile, ricevuti gli elenchi, procede al controllo a campione
nella misura di almeno il 10% degli stessi, al fine di verificare la correttezza dell’istruttoria
espletata dai Comuni; segnala al Comune interessato eventuali incongruenze e criticità, da
portarsi a conoscenza di tutte le altre Amministrazioni comunali, ove ritenute di interesse
generale; comunica, infine a tutti Comuni la conclusione delle procedure di controllo.
I Comuni, rimosse le eventuali criticità ed incongruenze, e ricevuta comunicazione della
conclusione delle procedure di controllo, trasmettono al Servizio regionale Protezione Civile
la richiesta dei finanziamenti necessari, corredata degli elenchi riepilogativi definitivi degli
aventi titolo al contributo di cui ai menzionati prospetti ER/P ed ER/AP, approvati, in
questa fase, dal competente organo comunale.
E.2. Assegnazione dei finanziamenti ai Comuni da parte della Regione.
Al fine di ripartire ed assegnare proporzionalmente i finanziamenti ai Comuni interessati
dagli eventi di rilievo regionale verificatisi nel corso di ciascun anno solare di riferimento, il
competente organo regionale, acquisiti tutti gli elenchi riepilogativi definitivi relativi
all’anno di riferimento, provvede con proprio atto formale alla determinazione delle
percentuali di calcolo concretamente applicabili e contenute, comunque, nei limiti
percentuali e massimali stabiliti nella presente Direttiva, con priorità per le unità immobiliari
distrutte o non ripristinabili, adibite ad abitazione principale del proprietario e ad attività
produttiva.
Le percentuali stabilite nella presente Direttiva potrebbero subire anche una significativa
riduzione, in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili al
contributo e alle risorse finanziarie disponibili.
L’atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni deve essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. I Comuni avranno cura di comunicare,
con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati la data di tale pubblicazione da cui
decorrono i termini previsti nella successiva lettera E.3.
E.3. Presentazione ai Comuni della documentazione di spesa da parte degli aventi titolo al
contributo.
I soggetti interessati devono presentare, in originale, la documentazione valida ai fini fiscali
al Comune che ne trattiene una copia conforme, comprovante la spesa effettivamente
sostenuta per tutti gli interventi ammessi al contributo, unitamente alla copia autenticata del
rogito notarile nel caso di acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare.
I termini per la presentazione di tale documentazione sono fissati in 12 mesi per gli
interventi sui beni mobili e i beni mobili registrati nonchè per gli interventi di ripristino delle
unità immobiliari danneggiate e in 24 mesi per quelli relativi alle unità immobiliari distrutte
o non ripristinabili, e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna dell’atto regionale di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni
di cui alla precedente lettera E.2..
In caso di inosservanza di tali termini, il Comune procederà alla erogazione del contributo
relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tali termini ed alla
contestuale revoca del contributo residuo.
E.4. Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di
calcolo.
Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di 12 mesi e 24 mesi indicati nella precedente
lettera E.3. il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne
comunicazione ai beneficiari. Il contributo deve essere calcolato con le seguenti modalità:
all’importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito
meglio precisato - ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto di una franchigia di
Euro 2.600,00 viene applicata la percentuale determinata dalla Regione nell’atto di
assegnazione dei finanziamenti.
Qualora l’importo delle spese effettivamente sostenute non coincida con il valore dei danni
dichiarato nella domanda, sulla base del quale il Comune ha già calcolato il contributo
massimo erogabile e lo ha comunicato alla Regione con l’elenco riepilogativo definitivo
degli aventi titolo, si procederà nel seguente modo:
- importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni dichiarato: il contributo
sarà calcolato sul valore dei danni dichiarato;
- importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni dichiarato: il contributo
sarà calcolato sull’importo delle spese sostenute.
In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta deve rientrare tra quelle ammissibili al
contributo. Dall’importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale previsto nella presente
Direttiva, devono essere decurtati eventuali contributi nonché eventuali indennizzi
corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie
assicuratrici, al netto, in quest’ultimo caso, dei premi assicurativi versati nel quinquennio
antecedente la data dell’evento calamitoso. In presenza di polizze assicurative che coprono
diverse tipologie di rischi (es. danni da eventi naturali, da furto, da responsabilità civile,
etc.), verrà considerata unicamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per
danni connessi all’evento calamitoso, comprensiva della corrispondente quota parte di
accessori, diritti e imposte a carico del contraente/assicurato. A tal fine, il soggetto
interessato si farà rilasciare dalla Compagnia assicuratrice una dichiarazione recante
l’ammontare dell’indennizzo corrisposto e la quota del premio assicurativo determinata
secondo i predetti criteri. La dichiarazione deve essere allegata, ove già disponibile, alla
domanda di contributo o trasmessa al Comune dal soggetto interessato non appena disponibile e comunque non oltre i termini previsti nella precedente lettera E.3.
Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo corrisposto da altri enti
pubblici e all’indennizzo già decurtato del premio assicurativo versato nell’ultimo
quinquennio. In tal caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra
contributi ed indennizzo, più del valore del danno sofferto. Pertanto, qualora la somma del
contributo ammissibile, di altro contributo pubblico e dell’indennizzo assicurativo risulti
superiore al valore del danno sofferto, l’importo del contributo ammissibile dovrà essere
decurtato della quota eccedente la somma predetta.
E.5. Richiesta dei Comuni alla Regione del trasferimento dei finanziamenti.
Entro 15 giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera E.4. il Comune trasmette
al Servizio regionale Protezione civile, ai fini del trasferimento dei finanziamenti necessari,
la relativa richiesta corredata di copia conforme all’originale dell’atto di liquidazione del
contributo agli aventi titolo adottato dal competente organo comunale.
Entro i successivi 30 giorni il Comune procede ad un controllo a campione della veridicità
delle dichiarazioni contenute nelle domande liquidate secondo le modalità riportate alla
successiva lettera F..
F. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEI COMUNI
Nell’ambito dell’attività di controllo il Comune può richiedere, e l’interessato è obbligato ad
esibire, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare quanto dichiarato, e può
procedere alla ispezione dei beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento o la distruzione.
Il controllo viene eseguito secondo le seguenti modalità:
a) Segnalazione dei danni: il controllo viene eseguito con apposito sopralluogo in sito,
nella misura di almeno il 20% delle segnalazioni di danno dei soggetti privati e di
almeno il 20% delle segnalazioni di danno delle attività produttive, al fine di accertare
l’effettivo nesso di causalità tra questi e l’evento nonché la tipologia dei danni
medesimi. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la eventuale domanda di
contributo è inammissibile.
b) Domande di contributo: il controllo viene eseguito al fine di verificare la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande pervenute;
c) Domande liquidate: il controllo viene eseguito al fine di verificare l’avvenuta
esecuzione degli interventi.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), il campione da sottoporre a controllo deve essere estratto,
nella misura di almeno il 20% delle domande, da ciascuna delle seguenti fasce di danno
dichiarato e distinto per soggetti privati ed attività produttive:
1. valore danni fino a 20.000,99 Euro;
2. valore danni da 20.001,00 a 50.000,99 Euro;
3. valore danni oltre 50.001,00 Euro.
Qualora la percentuale dei controlli stabilita dal Comune, non inferiore comunque al 20%
previsto nella presente Direttiva, dia luogo ad un numero decimale si procederà
all’arrotondamento all’unità superiore.
In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, non si farà luogo
all’erogazione del contributo e, qualora già percepito, il contributo dovrà essere restituito,fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sarà, inoltre,
escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo per danni da eventi calamitosi a
valere su risorse assegnate dalla Regione. Il Comune informa di tali effetti il soggetto interessato e trasmette la comunicazione per
conoscenza alla Regione.
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