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DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT.
B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART.
138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.).
A. DISPOSIZIONI GENERALI.
A.1 Termini per la presentazione delle schede di segnalazione dei danni e delle domande di
contributo da parte dei soggetti interessati.
A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale l’evento calamitoso
viene dichiarato di rilievo regionale:
a) entro il termine di 15 giorni i soggetti privati e gli esercenti un’attività produttiva
(imprese, enti non commerciali, professionisti o, qualora non coincidenti con questi, i
proprietari dei beni destinati ad attività produttiva), al fine di accedere ai contributi di
cui alla presente Direttiva, devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato il
bene danneggiato la scheda di segnalazione dei danni subiti utilizzando gli allegati
Moduli SD/P (soggetti privati) e SD/AP (attività produttive). La scheda deve essere
corredata di sommari rilievi fotografici che evidenzino il danneggiamento subito e che i
soggetti interessati avranno cura di acquisire nell’immediatezza dell’evento;
b) entro il termine di 90 giorni i Comuni devono procedere ad un controllo a campione
delle segnalazioni di danno pervenute, provvedendo ad apposito sopralluogo in sito e
secondo le modalità riportate nella successiva lettera F.;
c) entro il medesimo termine di 90 giorni i soli soggetti interessati che hanno
precedentemente trasmesso la scheda di segnalazione dei danni possono presentare al
Comune domanda di contributo in carta semplice, utilizzando, l’allegato Modulo DC/P
(soggetti privati) o DC/AP (attività produttive).
Sia la scheda di segnalazione dei danni che la domanda di contributo possono essere
consegnate a mano o spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante
dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nei casi in cui la domanda, presentata nei
termini, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede
istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il
quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione
da parte del Comune al soggetto interessato. E’ comunque sempre ammessa l’integrazione
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
Considerata la perentorietà dei termini di cui alle precedenti lettere a) e c), la segnalazione di
danni e la domanda di contributo trasmesse fuori termine diventano irricevibili e di tale esito
deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato.
Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare la massima
pubblicità circa i termini sopraindicati ed assicura in ogni caso la consultazione presso i
propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni ed eventuale contenzioso
insorto al riguardo rientrerà nell’esclusivo ambito di responsabilità del Comune.
A.2. Beni ammissibili al contributo.
A.2.1. Beni immobili
Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti alle successive
lettere della presente Direttiva, i seguenti beni:
• unità immobiliari distrutte o non ripristinabili e unità immobiliari danneggiate
destinate ad abitazione principale del proprietario o di terzi;
• unità immobiliari distrutte e unità immobiliari danneggiate destinate all’esercizio
di un’attività produttiva;
• parti comuni danneggiate di un edificio.
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la rimozione di materiale
sovralluvionale e detritico dalle unità immobiliari e dalle relative aree cortilive.
Ai fini della presente Direttiva si intendono:
• per unità immobiliare destinata ad abitazione principale, la residenza
anagrafica in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi dell’art. 43 del codice
civile, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze
strutturalmente connesse, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall’evento
calamitoso; la residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l’evento
si è verificato;
• per unità immobiliare destinata all’esercizio di un’attività produttiva, la sede
legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l’attività,
ed ubicata nel territorio del comune colpito dall’evento calamitoso; la sede legale
e/o operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l’evento si è
verificato;
• per parti comuni di un edificio, quelle indicate all’art. 1117 del codice civile,
con esclusione dei locali destinati all’alloggio del portiere.
A.2.2. Beni mobili
Sono ammissibili al contributo unicamente i beni mobili e i beni mobili registrati,
distrutti o danneggiati, strumentali all’esercizio di un’attività produttiva.
A.3. Beni non ammissibili al contributo.
Sono esclusi dal contributo i danni:
- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse
all’unità immobiliare.
- a opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.)
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche
ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge
28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta
sanatoria;
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto
edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita
domanda di accatastamento;
- alle unità immobiliari ad uso abitativo di privati proprietari che non abbiano partecipato
al piano di delocalizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 agosto 2001, n.25 recante “Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi
dell’ottobre e novembre 2000”.
A.4. Limitazioni del contributo per i beni immobili danneggiati.
Per i beni immobili solo “danneggiati” sono ammissibili al contributo unicamente le spese,
ivi comprese le spese tecniche (es. di progettazione, direzione lavori) ove necessarie per
specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente, finalizzate
al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura, nonché dei seguenti impianti
tecnologici:
- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- intonaci/imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, telefonico, idro-sanitario, fognario, ascensore).
A.5. Divieto di cumulo.
Per principio generale per un singolo bene distrutto o danneggiato non è consentito cumulare
due o più domande di contributo, in caso di eventi anche diversi (sia di rilievo regionale che
nazionale) succedutisi nel tempo, a meno che con l’ultima domanda non si rinunci
espressamente a quella precedente.
Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi
da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande:
a) il danno preesistente è già stato riparato;
b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in
conseguenza del nuovo evento; in tal caso la domanda di contributo deve specificare
unicamente l’entità degli aggravamenti verificatisi;
c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del bene danneggiato dal
nuovo evento.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di avere già
sostenuto, alla data del nuovo evento, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure
la sussistenza dell’obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all’impresa esecutrice. La
documentazione comprovante tale circostanza deve essere richiesta all’interessato dal
Comune, che non ne sia già in possesso, in sede di istruttoria dell’ultima domanda di
contributo presentata.
Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo,
richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato che non vi abbia già provveduto, di
integrare l’ultima domanda con la dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda
precedente. In mancanza di tale dichiarazione, l’ultima domanda risulterà inammissibile.
A.6. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri enti pubblici
In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o da corrispondersi allo
stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il
contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato alle condizioni e secondo le
modalità di calcolo di cui alla successiva lettera E.4..
B. CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI
B.1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario distrutta o non
ripristinabile. Il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova
costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in comune
limitrofo, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova
edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,92, determinato dalla
Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 5
agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o
non ripristinabile e comunque non superiore a 120 metri quadrati1. Il predetto limite di costo
verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare
dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale,
ai sensi dell’art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994. La variazione sarà presa in
considerazione con riferimento alla data di adozione dell’atto del competente organo
regionale con il quale vengono assegnati i finanziamenti ai Comuni.
Il contributo è concesso fino al 75% della spesa sostenuta di cui sopra, nonché della spesa
sostenuta per la demolizione dell’unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento
delle relative macerie, al netto della franchigia di Euro 2.600,00, fatto salvo quanto di
seguito espressamente previsto per le unità non ripristinabili.
Per unità non ripristinabili si intendono le unità di cui risulti gravemente compromessa la
stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito, a condizione che siano
ubicate in aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4)
nell’ambito dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico adottati dalle competenti
autorità ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni
nella legge n. 267/1998 e rispetto alle quali sono consentiti solo interventi di demolizione
senza ricostruzione.
Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla
superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo “Parametri di riferimento”
dell’Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle
particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:
Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell’unità immobiliare misurata al netto dei muriperimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e,ove presenti, delle scale interne;
Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’unitàimmobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al nettodei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a unmassimo di 4 mq.;
Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto dipertinenza dell’unità immobiliare;
Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp.,
dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.
Sc = Su + 60% (Snr + Sp)
n tali casi è previsto un contributo pari almeno al 75% delle spese destinate unicamente alla
costruzione o all’acquisto di altra unità immobiliare in un’area dello stesso comune o di un
comune limitrofo non esposta al rischio idrogeologico. Non si farà luogo alla erogazione di
alcuna somma ai proprietari privati che non dovessero destinare a tal fine il predetto
contributo. I medesimi proprietari decadono altresì da eventuali benefici connessi ai danni
derivanti alle stesse unità immobiliari in conseguenza del verificarsi di successivi eventi
calamitosi.
In analogia a quanto previsto relativamente a precedenti eventi calamitosi, le aree di risulta
delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili e sono acquisite al
patrimonio indisponibile del Comune a seguito dell’avvenuta demolizione e dello
smaltimento delle relative macerie. Tale acquisizione può non avere luogo qualora i
proprietari si impegnino a proprie spese, sulla base di un’apposita convenzione con il
Comune, da trascriversi nei registri immobiliari, al ripristino ambientale delle stesse e alla
loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica ed
idrogeologica del territorio e rinuncino agli eventuali benefici connessi ai danni causati da
future calamità naturali all’area ripristinata.
B.2. Unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale del proprietario o di
terzi.
Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al
75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e
comunque non oltre l’importo di Euro 26.000,00.
Il contributo in parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria abitazione
principale, è concesso per i danni all’unità immobiliare (seconda casa) adibita ad abitazione
principale di terzi, che ivi risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il
contributo è concesso limitatamente ad una sola seconda casa.
B.3. Parti comuni di un edificio.
Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al
75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e
comunque non oltre l’importo di Euro 26.000,00 ed a condizione che nell’edificio vi sia
almeno un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
B.4. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo.
La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1 e B.2 è presentata dal
proprietario.
La domanda di contributo di cui alla precedente lettera B.3 è presentata dall’amministratore
del condominio e la stessa deve essere corredata del verbale dell’assemblea che abilita
l’amministratore.
In assenza di amministratore la domanda è presentata dal condomino all’uopo delegato dagli
altri condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. La delega deve
essere allegata alla domanda.
Nei casi previsti nelle lettere B.2 e B.3, alla domanda deve essere allegata la perizia
asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D.
Nei casi previsti nelle lettere B.1, B.2 e B.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla
domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla
Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E..
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