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NUBIFRAGIO DEL 30 MAGGIO 2008

 
 

DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE PRIVATO 
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. 
B) DELLA LEGGE N. 225/1992 (FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ART. 
138, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.). 

A. DISPOSIZIONI GENERALI. 
A.1 Termini per la presentazione delle schede di segnalazione dei danni e delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati. 
A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale l’evento calamitoso viene dichiarato di rilievo regionale: 

a) entro il termine di 15 giorni i soggetti privati e gli esercenti un’attività produttiva 
(imprese, enti non commerciali, professionisti o, qualora non coincidenti con questi, i proprietari dei beni destinati ad attività produttiva), al fine di accedere ai contributi di cui alla presente Direttiva, devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato il bene danneggiato la scheda di segnalazione dei danni subiti utilizzando gli allegati Moduli SD/P (soggetti privati) e SD/AP (attività produttive). La scheda deve essere corredata di sommari rilievi fotografici che evidenzino il danneggiamento subito e che i soggetti interessati avranno cura di acquisire nell’immediatezza dell’evento; 

b) entro il termine di 90 giorni i Comuni devono procedere ad un controllo a campione delle segnalazioni di danno pervenute, provvedendo ad apposito sopralluogo in sito e secondo le modalità riportate nella successiva lettera F.; 

c) entro il medesimo termine di 90 giorni i soli soggetti interessati che hanno 
precedentemente trasmesso la scheda di segnalazione dei danni possono presentare al Comune domanda di contributo in carta semplice, utilizzando, l’allegato Modulo DC/P (soggetti privati) o DC/AP (attività produttive). 

Sia la scheda di segnalazione dei danni che la domanda di contributo possono essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal fine un termine non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. E’ comunque sempre ammessa l’integrazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. 

Considerata la perentorietà dei termini di cui alle precedenti lettere a) e c), la segnalazione di danni e la domanda di contributo trasmesse fuori termine diventano irricevibili e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato. 

Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare la massima pubblicità circa i termini sopraindicati ed assicura in ogni caso la consultazione presso i propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni ed eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrerà nell’esclusivo ambito di responsabilità del Comune. 

A.2. Beni ammissibili al contributo. 
A.2.1. Beni immobili 
Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti alle successive 
lettere della presente Direttiva, i seguenti beni: 

• unità immobiliari distrutte o non ripristinabili e unità immobiliari danneggiate 
destinate ad abitazione principale del proprietario o di terzi; 
• unità immobiliari distrutte e unità immobiliari danneggiate destinate all’esercizio 
di un’attività produttiva; 
• parti comuni danneggiate di un edificio. 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la rimozione di materiale 
sovralluvionale e detritico dalle unità immobiliari e dalle relative aree cortilive. 

Ai fini della presente Direttiva si intendono: 

• per unità immobiliare destinata ad abitazione principale, la residenza 
anagrafica in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi dell’art. 43 del codice 
civile, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze 
strutturalmente connesse, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall’evento 
calamitoso; la residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l’evento 
si è verificato; 
• per unità immobiliare destinata all’esercizio di un’attività produttiva, la sede 
legale e/o operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l’attività, 
ed ubicata nel territorio del comune colpito dall’evento calamitoso; la sede legale 
e/o operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l’evento si è 
verificato; 
• per parti comuni di un edificio, quelle indicate all’art. 1117 del codice civile, 
con esclusione dei locali destinati all’alloggio del portiere. 

A.2.2. Beni mobili 
Sono ammissibili al contributo unicamente i beni mobili e i beni mobili registrati, 
distrutti o danneggiati, strumentali all’esercizio di un’attività produttiva. 

A.3. Beni non ammissibili al contributo. 
Sono esclusi dal contributo i danni: 

- di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia); 
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino strutturalmente connesse 
all’unità immobiliare. 
- a opere di recinzione e difesa (es. muri, cancellate, etc.) 
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche 
ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 
28/02/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta 
sanatoria; 
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto 
edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita 
domanda di accatastamento; 
- alle unità immobiliari ad uso abitativo di privati proprietari che non abbiano partecipato 
al piano di delocalizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 agosto 2001, n.25 recante “Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell’ottobre e novembre 2000”. 

A.4. Limitazioni del contributo per i beni immobili danneggiati. 
Per i beni immobili solo “danneggiati” sono ammissibili al contributo unicamente le spese, ivi comprese le spese tecniche (es. di progettazione, direzione lavori) ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente, finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura, nonché dei seguenti impianti tecnologici: 

- tetto/copertura; 
- murature; 
- solai/sottofondi/pavimentazioni; 
- intonaci/imbiancatura; 
- infissi/parapetti; 
- scale; 
- fondazioni; 
- impianti tecnologici (termico, elettrico, telefonico, idro-sanitario, fognario, ascensore). 

A.5. Divieto di cumulo. 
Per principio generale per un singolo bene distrutto o danneggiato non è consentito cumulare due o più domande di contributo, in caso di eventi anche diversi (sia di rilievo regionale che nazionale) succedutisi nel tempo, a meno che con l’ultima domanda non si rinunci espressamente a quella precedente. 

Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande: 
a) il danno preesistente è già stato riparato; 
b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza del nuovo evento; in tal caso la domanda di contributo deve specificare unicamente l’entità degli aggravamenti verificatisi; 

c) il danno preesistente riguarda beni diversi o parti diverse del bene danneggiato dal nuovo evento. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il titolare del bene deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data del nuovo evento, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell’obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all’impresa esecutrice. La documentazione comprovante tale circostanza deve essere richiesta all’interessato dal Comune, che non ne sia già in possesso, in sede di istruttoria dell’ultima domanda di contributo presentata. 

Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato che non vi abbia già provveduto, di integrare l’ultima domanda con la dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda precedente. In mancanza di tale dichiarazione, l’ultima domanda risulterà inammissibile. 

A.6. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri enti pubblici 
In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato alle condizioni e secondo le modalità di calcolo di cui alla successiva lettera E.4.. 

B. CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI 
B.1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario distrutta o non ripristinabile. Il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in comune limitrofo, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,92, determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e del relativo Decreto Ministeriale attuativo del 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o non ripristinabile e comunque non superiore a 120 metri quadrati1. Il predetto limite di costo verrà aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell’art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994. La variazione sarà presa in considerazione con riferimento alla data di adozione dell’atto del competente organo regionale con il quale vengono assegnati i finanziamenti ai Comuni. 

Il contributo è concesso fino al 75% della spesa sostenuta di cui sopra, nonché della spesa sostenuta per la demolizione dell’unità immobiliare non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie, al netto della franchigia di Euro 2.600,00, fatto salvo quanto di seguito espressamente previsto per le unità non ripristinabili. 

Per unità non ripristinabili si intendono le unità di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito, a condizione che siano ubicate in aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) nell’ambito dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico adottati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998 e rispetto alle quali sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione. 

Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo “Parametri di riferimento” 
dell’Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate: 

Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell’unità immobiliare misurata al netto dei muriperimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e,ove presenti, delle scale interne; 
Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell’unitàimmobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al nettodei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a unmassimo di 4 mq.;
Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto dipertinenza dell’unità immobiliare; 
Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su. 
Sc = Su + 60% (Snr + Sp) 

n tali casi è previsto un contributo pari almeno al 75% delle spese destinate unicamente alla costruzione o all’acquisto di altra unità immobiliare in un’area dello stesso comune o di un comune limitrofo non esposta al rischio idrogeologico. Non si farà luogo alla erogazione di alcuna somma ai proprietari privati che non dovessero destinare a tal fine il predetto contributo. I medesimi proprietari decadono altresì da eventuali benefici connessi ai danni derivanti alle stesse unità immobiliari in conseguenza del verificarsi di successivi eventi calamitosi. 

In analogia a quanto previsto relativamente a precedenti eventi calamitosi, le aree di risulta delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili e sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito dell’avvenuta demolizione e dello smaltimento delle relative macerie. Tale acquisizione può non avere luogo qualora i proprietari si impegnino a proprie spese, sulla base di un’apposita convenzione con il Comune, da trascriversi nei registri immobiliari, al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio e rinuncino agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali all’area ripristinata. 

B.2. Unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale del proprietario o di terzi. 
Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l’importo di Euro 26.000,00. 

Il contributo in parola, qualora il proprietario non ne abbia titolo per la propria abitazione principale, è concesso per i danni all’unità immobiliare (seconda casa) adibita ad abitazione principale di terzi, che ivi risiedono a titolo di diritto reale o personale di godimento. Il contributo è concesso limitatamente ad una sola seconda casa. 

B.3. Parti comuni di un edificio. 
Il contributo è concesso per le tipologie di danno previste nella precedente lettera A.4 fino al 75% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e comunque non oltre l’importo di Euro 26.000,00 ed a condizione che nell’edificio vi sia almeno un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

B.4. Soggetti aventi titolo a presentare la domanda di contributo. 
La domanda di contributo di cui alle precedenti lettere B.1 e B.2 è presentata dal 
proprietario. 

La domanda di contributo di cui alla precedente lettera B.3 è presentata dall’amministratore del condominio e la stessa deve essere corredata del verbale dell’assemblea che abilita l’amministratore. 
In assenza di amministratore la domanda è presentata dal condomino all’uopo delegato dagli altri condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. La delega deve essere allegata alla domanda. 

Nei casi previsti nelle lettere B.2 e B.3, alla domanda deve essere allegata la perizia asseverata da professionista abilitato, come meglio precisato nella successiva lettera D. 

Nei casi previsti nelle lettere B.1, B.2 e B.3, in presenza di indennizzi assicurativi, alla domanda deve essere allegata, ove già disponibile, la relativa dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice, come meglio precisato nella successiva lettera E.. 

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